Consiglio di Stato, Sez. V, 13/12/2006 n. 7369
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini della qualificazione di un’attività come servizio pubblico locale occorre prendere in considerazione il disposto di cui all’art. 112 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), e riconoscere tale qualificazione «a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico».
Sulla base di tale presupposto, quindi, i giudici amministrativi affermano come il fatto che il comune avesse deciso di assumere «come servizi pubblici locali quelli di manutenzione delle strade, degli impianti di illuminazione pubblica e del verde pubblico, per la gestione dei quali aveva, a suo tempo, appositamente costituito l’azienda speciale…è sufficiente per concludere che si tratta senz’altro di servizi pubblici locali ricadenti nel campo di applicazione del titolo V del T.U.E.L».
Il Collegio osserva altresì che «la trasformazione dell’azienda speciale in s.p.a. costituisce… scelta organizzativa riguardante pubblici servizi locali… [e che] con la «trasformazione dell’azienda speciale in S.p.A….non è stato violato l’art. 113 T.U.E.L., trattandosi di trasformazione di un’azienda speciale in società di capitali ai sensi dell’art. 115 T.U.E.L». Infine, relativamente alla decisione di affidare per trenta anni i servizi alla nuova Società, i giudici osservano che «si tratta di una scelta discrezionale che non si pone in contrasto con l’art. 113 T.U.E.L. in quanto non occorreva procedere ad un affidamento con le procedure di evidenza pubblica, avendo al momento la Società di capitali come socio unico il comune [e non essendo state] …contestate le ulteriori condizioni necessarie per l’affidamento diretto di un servizio pubblico e cioè che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano» (punto 4.4 in diritto).