La configurazione strutturale degli uffici rientra, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/01, tra gli atti di macro organizzazione, in cui la pubblica amministrazione interviene con atti organizzativi, nell’esercizio dell’attività autoritativa.
Nell’area dei poteri autoritativi attribuiti dall’ordinamento in materia di lavoro pubblico contrattuale, “si configurano (in astratto) esclusivamente situazioni di interesse legittimo in capo ai soggetti con i quali non intercorrono rapporti giuridici, non potendo, per essi, il pregiudizio essere arrecato da atti consequenziali di diritto privato”.
Sono titolari di interessi legittimi anche “i soggetti i quali risentono di effetti pregiudizievoli imputabili direttamente all’atto amministrativo presupposto e non all’atto consequenziale o applicativo”. Ciò accade ogni volta in cui “l’utilità materiale cui si aspira può essere conseguita non con la mera rimozione degli effetti che l’atto produce sul rapporto giuridico, ma con l’esercizio in senso favorevole del potere amministrativo, risultato ottenibile soltanto all’esito del controllo del giudice amministrativo”.
La posizione di interesse legittimo sopra rilevata è tutelabile di fronte all’A.G.A., “quale giudice deputato al controllo del potere amministrativo”, in linea con i precetti degli artt. 103 e 113 Cost., ed ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/01 (che contempla espressamente l’eventualità della contemporanea pendenza del giudizio amministrativo sull’atto presupposto e del giudizio ordinario sugli atti presupponenti).
(Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte delle organizzazioni sindacali, del regolamento della Regione Lazio, relativo alla revisione dell’inquadramento del personale, attraverso il quale era stato consentito il conferimento, senza concorso pubblico, della qualifica dirigenziale, a numerosi dipendenti regionali).