In seno al Comitato per la legislazione si procede a votazioni?

30.10.2006

Nella seduta del 18 ottobre 2006 del Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati, in sede di espressione del parere ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4, r.C. sul disegno di legge concernente “Sospensione dell’efficacia, nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario” (C. 1780), il relatore, on. Ferrari (l’Ulivo), presenta la sua proposta di parere nella quale non sono indicate condizioni, ma unicamente tre osservazioni sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.
Nel corso del dibattito svoltosi presso il Comitato, che si riunisce in assenza di metà dei propri componenti, emerge una difformità di orientamenti all’interno dello stesso, in particolare evidenziato dalle considerazioni svolte dall’on. Gamba (AN) sul parere proposto dal relatore.
Il presidente Russo richiama più volte la prassi del Comitato di non procedere a votazioni in ragione della composizione dell’organo, paritetica tra maggioranza ed opposizione, e segnala la facoltà di presentare opinioni dissenzienti ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del Regolamento.
Tuttavia, nel corso della discussione successiva, pur senza procedersi ad una formale votazione, risulta chiaro l’orientamento della maggioranza dei presenti per una diversa formulazione del parere.
Alla luce della discussione stessa, il relatore, on. Ferrari, riformula il parere il cui testo risultante reca come condizione ciò che nella versione proposta in apertura della seduta era stata indicata come osservazione. Le restanti due osservazioni sono state conservate come tali nel testo del parere riformulato.

a cura di Giovanni Piccirilli