L’Autorità Antitrust, facendo seguito ad una denuncia pervenutale nell’aprile scorso relativa a presunte alterazioni del processo concorrenziale derivanti dall’adozione da parte della Provincia di Roma di due delibere (del. n. 188/9 dell’8 marzo 2006 e n. 210/10 del 15 marzo 2006) in tema di affidamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, ha deciso di evidenziare, nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge n. 287/1990, alcune distorsioni del mercato riscontrate nel corso degli accertamenti effettuati.
In particolare, l’Autorità ha rilevato come, pur in presenza di un quadro normativo[1] nel quale è stabilito che le competenti autorità di ambito aggiudicano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e dal quale emerge in maniera chiara la necessità di fare ricorso al confronto concorrenziale tra operatori, indipendentemente dalla natura giuridica dei medesimi e dalla rispettiva titolarità del capitale sociale, le delibere n. 210/10 e 188/9 si muovano in direzione esattamente opposta.
L’AGCM rileva, infatti, come nella prima delibera si prevede che “i Comuni effettuano il servizio di raccolta differenziata attraverso contratti intercorrenti con le società a capitale interamente pubblico già affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani” sulla base di un modello di contratto di servizio predisposto dalla stessa Provincia, mentre nella seconda si dispone una proroga per un periodo massimo di sei mesi degli affidamenti in essere, con la contestuale previsione, per i Comuni che già non abbiano fatto ricorso a società interamente pubbliche, della “possibilità, ogni due mesi, di poter disporre l’affidamento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti a società a capitale interamente pubblico, interrompendo il rapporto contrattuale in essere”.
Ad avviso dell’Autorità Antitrust, le delibere della Provincia di Roma attribuiscono in modo evidente alle imprese pubbliche “un privilegio” nell’affidamento dei servizi in discorso e prefigurano un modello nel quale si induce ad affidare i servizi a società a capitale interamente pubblico senza alcuna giustificazione di tale trattamento di favore rispetto ad altri soggetti ugualmente interessati e legittimati a gestire tali servizi.
Il testo integrale della segnalazione è reperibile sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it)
[1] Si veda, da ultimo, l’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. Testo Unico in materia ambientale.