Audizione alla X Commissione (Attività Produttive) della Camera dei Deputati del Presidente dell’AGCM sulle modalità di dismissione delle partecipazioni azionarie di ENEL in Eurogen, Elettrogen ed Interpower

25.10.2006

In un’audizione alla X Commissione (Attività Produttive) della Camera dei Deputati, il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha segnalato alcune criticità presenti nella disciplina sulle modalità di dismissione delle partecipazioni azionarie di ENEL in Eurogen, Elettrogen ed Interpower.
Più in particolare, il Presidente ha rilevato come il decreto legislativo n. 79/1999, nel dare avvio al processo di apertura del mercato nazionale di energia elettrica avesse previsto, tra le altre misure per favorire la liberalizzazione, dei limiti in base ai quali, a partire dal 1 gennaio 2003, non era consentito a nessun soggetto produrre o importare direttamente più del 50% del totale dell’energia elettrica prodotta o importata in Italia.
In questa prospettiva, veniva imposto all’operatore incumbent un obbligo di cessione di non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. Tale capacità produttiva veniva attribuita, con il DPCM. 4 agosto 1999 di approvazione del Piano di cessione degli impianti, alle c.d 3 Genco, da collocare successivamente nel mercato in modo da favorire l’ingresso di nuovi operatori nel settore elettrico.
Per  la realizzazione della cessione, il DM 25 gennaio 2000 aveva optato per la trattativa diretta, in relazione alla quale il successivo DPCM 8 novembre 2000 precisava che potevano partecipare alle procedure preordinate alle dismissioni solo soggetti, singoli o agenti di concerto tra di loro, rispetto ai quali l’eventuale partecipazione al capitale di enti pubblici, anche economici, o di imprese pubbliche, italiane o estere, fosse complessivamente limitata, per un periodo non inferiore ai 5 anni, nella misura massima del 30% del capitale.
Stante questo quadro normativo in cui il divieto di partecipazioni pubbliche in misura superiore al 30% era stato affermato in maniera espressa, nell’audizione viene rilevato come, in seguito ad una complessa serie di operazioni avvenute tra il 2002 ed il 2005, si sia determinata una palese violazione della disciplina stabilita dal DPCM 8 novembre 2000.
Durante tale periodo, infatti, il controllo della Genco Eurogen è stato dapprima acquisito, attraverso la costituzione di una nuova società Edipower, dalla società Edison (2002), la quale, a sua volta, è passata – nel 2005 – sotto il controllo congiunto di EDF (interamente posseduta dallo Stato Francese) ed AEM (controllata dal Comune di Milano) attraverso l’impresa comune TDE[1].
Ad avviso dell’AGCM la situazione che si è determinata ha pregiudicato il corretto sviluppo del processo di liberalizzazione delineato dal decreto legislativo n. 79/99, rompendo, di fatto, il nesso da questo stabilito tra processo di liberalizzazione e privatizzazione sostanziale di asset in mano pubblica, la cui cessione “al mercato” avrebbe dovuto favorire l’effettivo ingresso nel settore energetico di nuovi soggetti privati.
L’Autorità Antitrust rileva, inoltre, come il superamento del limite del 30% per la partecipazione dei soci pubblici, oltre ad integrare una violazione delle regole della procedura di dimissione delle Genco, abbia determinato anche un’alterazione della par condicio nel mercato elettrico, a svantaggio di altri competitors pubblici i quali, stante il limite del 30% per l’acquisizione della capacità produttiva in dote alle Genco, hanno perseguito strategie di espansione fondate sulla crescita interna sopportandone anche i rilevanti oneri.
Nella audizione si ribadisce l’orientamento espresso qualche settimana prima nella segnalazione AS346 Modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie di Enel in Eurogen, Elettrogen e Interpower, nella quale era stato rilevato come la situazione che si era determinata non era estranea alla stessa formulazione del DPCM 8 novembre 2000, il quale, da un lato, non aveva individuato in modo espresso alcuna autorità preposta al controllo del rispetto del limite del 30%, e, dall’altro, non aveva stabilito alcuna misura sanzionatoria conseguente alla sua eventuale violazione.
In questa prospettiva, quindi, si rileva l’opportunità di un intervento chiarificatore sui contenuti del D.P.C. M. e si auspica, per un corretto sviluppo del processo concorrenziale, una reiterazione dell’operatività del limite del 30% e l’attribuzione all’AGCM di adeguati poteri per imporne l’effettivo rispetto.
I testi integrali dell’audizione e della segnalazione sono reperibili sul sito internet dell’Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it).

[1] Si veda la Decisione della Commissione del 12 agosto 2005, di autorizzazione della concentrazione nel caso n. COMP/M. 3729, EDF/AEM/Edipower.
a cura di Luigi Alla