In materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro, è previsto espressamente dall’art. 63, 2° co., d.lgs. 165/2001, che il giudice possa adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Ne risulta, perciò, il potere del giudice del lavoro di adottare qualsiasi tipo di sentenza ivi compresa quella di condanna.
Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico privatizzato e tipologie di provvedimenti adottabili.
14.10.2006