Segnalazione dell’Autorità Antitrust sugli effetti distorsivi della Legge Regionale Emilia Romagna 6 novembre 1999, n. 25 relativamente alla gestione in salvaguardia dei servizi idrici e ambientali.

18.09.2006

L’Autorità Antitrust, nell’ambito degli accertamenti effettuati in seguito ad una segnalazione pervenutale nel novembre del 2005 relativa alla gestione dei servizi idrici e dei rifiuti urbani all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna, ha riscontrato alcune distorsioni derivanti dalla Legge Regionale Emilia Romagna 6 settembre 1999, n. 25, Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La legge regionale ha operato una delimitazione degli ambiti territoriali su base provinciale che è comune sia alla gestione dei servizi idrici che dei rifiuti urbani, ed ha attribuito alle rispettive agenzie di ambito per i servizi pubblici un’ampia serie di poteri e competenze.
Tra queste, in  particolare, quella relativa alla individuazione delle gestioni esistenti dei servizi idrici meritevoli di salvaguardia ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per le quali viene prevista la stipula con ciascuna gestione salvaguardata di “una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 36 del 1994, di durata triennale”.
Relativamente alla durata di tale convenzione l’articolo 10, comma 3 e 4 della Legge regionale prevede diversi limiti temporali (dai 6 fino ai 15 anni) a seconda della estensione dell’area della gestione salvaguardata[1].
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, l’articolo 11, co.1, let. a) della L. R., ha attribuito alle Agenzie di ambito la competenza di individuare “le gestioni esistenti che rispondono alle previsioni del piano provinciale di gestione nonché a criteri di efficienza, efficacia ed economicità”, delineando, nei fatti, una disciplina per le gestioni in salvaguardia corrispondente a quella prevista per i servizi idrici[2].
In conseguenza di tali disposizioni, si è determinato il mantenimento di gestioni di servizi in salvaguardia per periodi anche estremamente lunghi, la cui durata è basata su termini temporali che non risultano in alcun modo proporzionali ai tempi di recupero degli investimenti effettuati da parte del gestore. Ad avviso dell’Autorità, quindi, la situazione che si è andata delineando, ha consentito il perdurare di situazioni di monopolio con conseguente creazione di ingiustificate rendite di posizione[3].
Inoltre, per quanto riguarda la particolare situazione dell’ATO Ravenna, l’Antitrust rileva come la competente Agenzia d’ambito abbia operato, sia per i servizi idrici che per i rifiuti urbani, gestioni in regime di salvaguardia che, una volta sommate, corrispondono all’intero territorio della provincia.
Tali gestioni, a seguito di complessi processi di riorganizzazione societaria dei soggetti originariamente titolari delle medesime, risultano ora integralmente accentrate in capo a un’unica impresa, con la quale l’Agenzia di ambito ha stipulato nel corso del 2005 due convenzioni di gestione dei servizi idrici e dei rifiuti urbani,  la cui scadenza è stata fissata rispettivamente al 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2011.
L’Autorità ha rilevato come in conseguenza dell’operare congiunte delle previsioni della Legge regionale e delle attività organizzative poste in essere dalla competente Agenzia d’ambito, si sia determinata una distorsione del normale confronto concorrenziale per l’affidamento di tali servizi, i quali sono stati attribuiti a un’unica impresa[4], non in virtù di un affidamento diretto o di opportune procedure di gara a evidenza pubblica, bensì a seguito di complesse vicende societarie e la stipula di apposite convenzioni dalla durata particolarmente significativa, consentite dalla citata Legge regionale.
Alla luce di tale situazione, quindi, l’Autorità, nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 287 del 1990, ha ribadito l’opportunità che tanto il legislatore regionale, quanto la concreta attività organizzativa posta in essere dai competenti enti locali, tengano in debita considerazione la compatibilità dei propri atti con gli obiettivi di tutela e promozione della concorrenza espressi dalla legislazione nazionale, anche alla luce di quanto stabilito dall’articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, così come chiarito anche dalla Corte Costituzionale in alcune sue recenti pronunce (cfr. sentenze Corte Cost. n. 272 del 13 luglio 2004 e  n. 29 del 23 gennaio 2006).
Il testo integrale della segnalazione AS 339 è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato http://www.agcm.it

[1] Più nel dettaglio, la disciplina prevede tale durata divenga “(a) di sei anni, qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate; (b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell’ambito; (c) di quindici anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per l’intero ambito”, (cfr. articolo 10, comma 3 e 4 della L.R.).
[2] Nella legge regionale, è prevista infatti la conclusione con ciascuna gestione di “una convenzione per la gestione del servizio della durata di tre anni”, che diviene “(a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lettera a) del comma 1; (b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell’ambito”, (cfr. art. 11, comma 2).
[3] Sul punto, viene ricordato quanto la stessa Autorità Antitrust aveva affermato in una precedente segnalazione AS311 del 6 settembre 2005, Modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali, in Bollettino n. 35/2005).
[4] Nella segnalazione, l’Autorità Antitrust osserva anche come l’impresa in questione  – la Hera S.p.A., – benefici anche “del particolare regime derogatorio previsto dall’articolo 113, comma 15bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) rispetto alla generale scadenza delle concessioni fissata al 31 dicembre 2006”.
a cura di Luigi Alla