Con la sentenza segnalata, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’inapplicabilità del c.d. diritto di prelazione del promotore alle procedure in project financing il cui bando sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 166/02 (c.d. Merloni quater).
Il medesimo giudice ha ritenuto che il diritto di prelazione può essere legittimamente riconosciuto solo nell’ipotesi in cui la procedura di project financing sia stata avviata dalle Amministrazioni aggiudicatrici nel pieno rispetto delle forme di pubblicità introdotte dalla legge n. 166/02. Diversamente, infatti, in mancanza di idonea pubblicità dei programmi, si finirebbe per offrire, in palese violazione della indicata ratio legis nonché dei generali principi di concorrenza e par condicio, una posizione di supremazia al soggetto promotore inconfutabilmente ingiustificata, in quanto non bilanciata da una misura idonea a garantire che tutti i soggetti potenzialmente interessati siano posti in grado, in condizioni di parità, di valutare l’opportunità di assumere la qualità di promotore.