Compensazione per obblighi di servizio pubblico e disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato: onere della prova della “sovracompensazione” e ruolo dei giudici nazionali – Corte di giustizia europea, Sez. II, 7/9/2006 n. C-526/04.

07.09.2006

Il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che un laboratorio farmaceutico, tenuto al pagamento di un contributo relativo al finanziamento della previdenza sociale, è legittimato ad eccepire che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato, al fine di ottenere la restituzione della parte delle somme versate che corrisponde al vantaggio economico ingiustamente ottenuto dai grossisti distributori.
La Corte ha affermato, infatti, che quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell’obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti, in linea di principio, ad ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto.
Affinché si possa considerare che un tributo costituisce parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo venga necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto medesimo.
La particolarità del contributo sulle vendite dirette risiede nel fatto che tale contributo e la presunta misura di aiuto costituiscono i due elementi indissociabili di una stessa misura fiscale.
Alla luce di tale considerazione, riconoscere ad un operatore economico il diritto di eccepire l’illegittimità del contributo sulle vendite dirette al fine di ottenere il rimborso delle somme versate in forza di esso risulta coerente con i principi sottesi alla giurisprudenza della Corte in materia di tributi parafiscali.
Il diritto comunitario non osta all’applicazione di norme nazionali che subordinano il rimborso di un contributo obbligatorio, alla prova, incombente all’autore della domanda di rimborso, che il vantaggio tratto dai grossisti distributori dal loro mancato assoggettamento a tale contributo eccede i costi aggiuntivi che essi sopportano per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale e, in particolare, che non ricorre almeno uno dei presupposti previsti nella sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg.
Tuttavia, per assicurare il rispetto del principio di effettività, il giudice nazionale, se constata che il fatto di porre a carico di un laboratorio farmaceutico l’onere di provare l’esistenza di una sovracompensazione a vantaggio dei grossisti distributori, e quindi la natura di aiuto di Stato del contributo sulle vendite dirette, può rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su informazioni di cui un tale laboratorio non può disporre, è tenuto a ricorrere a tutti mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui figura quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.
Corte di giustizia europea, Sez. II, sentenza 7/9/2006 n. C-526/04.
a cura di Luigi Alla


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