Abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato: compatibilità col diritto comunitario del regime speciale previsto per le amministrazioni pubbliche italiane –

07.09.2006

Facendo applicazione dei principi sanciti nel caso Adeneler (sent. 4 luglio 2006, C-212/04), la Corte di giustizia salva la normativa italiana che prevede solo per i rapporti instaurati con un datore di lavoro privato, e non per quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che sia trasformato ex lege un contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato in caso di trasgressione di norme imperative concernenti l’assunzione o l’impiego. Tre diversi ricorrenti hanno contestato che l’ultimo di una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato, che li legava all’Ospedale San Martino di Genova, non fosse stato automaticamente considerato a tempo indeterminato in quanto rinnovato entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del precedente contratto, come prescritto dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 emanato in attuazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (relativa all’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES, UNICE e CEEP, riportato in allegato alla direttiva). In tutti questi casi l’Azienda ospedaliera considerava questi rinnovi solo proroghe degli originari rapporti a tempo determinato. La stessa Azienda invocava peraltro l’applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), che all’art. 36, n. 2, sancisce che “la violazione delle norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori” non può causare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando il datore di lavoro sia un’amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore. Tale speciale regime era già stato precedentemente riconosciuto non in contrasto agli artt. 3 e 97 della Costituzione (sent. 27 marzo 2003 n. 89 della Corte Costituzionale).
La Corte di Lussemburgo è stata interrogata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Genova sulla conformità delle norme interne alla direttiva 99/70. Avendo riguardo alla ratio complessiva dell’accordo quadro, la Corte considera ”in linea di principio“ possibile mantenere un regime speciale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni, a condizione che sia previsto un altro mezzo effettivo per prevenire ed in caso sanzionare l’abuso dello strumento dei contratti a tempo determinato (punto 49 della sent. Sardino e Marrosu e n. 34 della sent. Vassallo, che riprendono il punto 105 della sent. Adeneler). Infatti non è dato ravvisare in capo agli Stati membri un “obbligo generale” di stabilire la trasformazione dei rapporti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; né sono previste le condizioni precise in presenza delle quali può farsi ricorso a rapporti a tempo determinato. Gli Stati hanno quindi un certo margine di discrezionalità nell’attuazione della direttiva quanto alla individuazione di tali condizioni e all’articolazione del regime sanzionatorio in caso di abuso, regime che comunque deve essere proporzionato, ed allo stesso tempo effettivo e dissuasivo (punti 44-47 e 51 sent. Marrosu e 34 e 36 sent. Vassallo). Chiarisce la Corte in un importante passaggio (punto 52 sent. Marrosu e 37 sent. Vassallo) che, pur spettando in base al principio di autonomia procedurale all’ordinamento giuridico interno di stabilire le concrete modalità di attuazione delle norme in oggetto, le fattispecie in questione non devono essere disciplinate in maniera meno favorevole rispetto a “situazioni analoghe di natura interna” in omaggio al principio di equivalenza. Da ultimo, il principio di effettività impone che la disciplina formulata non debba rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalle norme comunitarie. Pur valutando ad un primo esame soddisfatte tali esigenze, la Corte non entra in questioni che considera di interpretazione del diritto interno, che vengono quindi rimesse al sindacato del giudice di rinvio (punti 54-55). A tale giudice spetterà di stabilire se il risarcimento del danno – solo rimedio di cui si dispone in questi casi nel settore pubblico – è, in sostanza, paragonabile alla stabilizzazione ex lege del rapporto – prevista nel settore privato – sotto il profilo dell’effetto dissuasivo e dell’efficacia della sanzione.

Si riporta anche la Sentenza della  Corte di Giustizia 4 luglio 2006 – caso Adeneler
«Direttiva 1999/70/CE – Clausole 1, lett. b), e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Nozioni di “contratti successivi”e di “ragioni obiettive”che giustificano il rinnovo di tali contratti – Misure di prevenzione degli abusi – Sanzioni – Portata dell’obbligo di interpretazione conforme»

su:http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=adeneler&domaine=&mots=&resmax=100

a cura di Roberto Cisotta