Il caso Previti-Ariosto: la Corte nega l’insindacabilità

27.07.2006

Corte costituzionale, 27 luglio 2006 n. 314

Corte costituzionale, 27 luglio 2006 n. 315

Tipo di giudizio:
Giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati, rispettivamente, dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Como avverso la Camera dei Deputati

Oggetto del conflitto di attribuzioni:
I Tribunali di Monza e di Como hanno sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti delle deliberazioni della Camera dei Deputati rispettivamente del 14 marzo 2002 e del 13 giugno 2002 relative all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Cesare Previti nei confronti della Sig.ra Stefania Ariosto

Argomentazioni della Corte:
La Corte costituzionale precisa preliminarmente che oggetto del conflitto è la valutazione se le dichiarazioni coperte dall’insindacabilità siano o no legate da nesso funzionale con l’attività svolta dal parlamentare nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano “sostanzialmente riproduttive di una opinione espressa in sede parlamentare”. Ai fini della valutazione del nesso funzionale, non possono essere presi in considerazione né gli atti espressi da altri parlamentari – anche se appartenenti al medesimo gruppo del parlamentare che ha reso le dichiarazioni (l’art. 68, comma 1 non configura, infatti, una sorta di insindacabilità di gruppo) -, né gli atti presentati dallo stesso deputato in data posteriore alle dichiarazioni oggetto di ricorso.
Va peraltro esclusa nel caso in esame l’applicabilità dei principi enunciati nella sent. della Corte costituzionale n. 223 del 2005, che estende la garanzia dell’insindacabilità alle dichiarazioni rese fuori dalla sede parlamentare dal deputato sottoposto a procedura parlamentare ex art. 18 r.C., prima di essere ascoltato dalla Giunta, in quanto sostanzialmente collegate alla pendenza di tale procedura parlamentare.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara che non spettava alla Camera deliberare che le dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti ed oggetto di impugnazione in sede penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, comma 1 Cost.

a cura di Elena Griglio