Come risulta da una pluralità di norme (cfr., tra le altre, art. 1 d.p.r. n. 1229/1959) e dal fatto che sono assunti per pubblico concorso (cfr. art. 22 d.p.r. 44/1990), gli ufficiali giudiziari – come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari – rientrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 69, 7° co., d.lgs. 165/2001, le controversie attinenti al rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari, da considerarsi privatizzato, sono devolute al giudice amministrativo ovvero al giudice ordinario a seconda che, rispettivamente, si riferiscano a pretese anteriori o posteriori al 30.6.1998.
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