Dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 39, comma 9, della legge della Regione Sicilia n. 10 del 2000

20.07.2006

Il Tribunale di Marsala ha sollevato, in relazione all’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 165/01 ed all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana). La norma regionale censurata, intervenendo in materia di trattamento economico di dipendenti di pubbliche amministrazioni, comporterebbe una violazione della “norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica secondo la quale la contrattazione collettiva costituisce metodo di disciplina del rapporto di pubblico impiego”.

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10.

L’art. 39, comma 9, l. reg. N. 10/00 prevede che “le disposizioni di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39”.
L’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 165/01 dispone che «i principi desumibili dall’articolo 2 l. n. 421/92, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, l. n. 59/97 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
In particolare l’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. o), legge n. 421/92 esprime il “principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici” (principio ribadito successivamente dagli artt. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001).
Tale principio, rientrando ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 165/01 tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, si pone, anteriormente alla modifica del Titolo V, parte II, Cost., quale limite all’esercizio della potestà legislativa della Regione Siciliana.
L’art. 39, comma 9, l. reg. n. 10/2000, concorrendo alla disciplina del trattamento economico del personale degli enti locali, viola il “principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici” espresso all’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. o), legge n. 421/92, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo.

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html

a cura di Daniela Bolognino