L’eguaglianza sostanziale e gli orientamenti sessuali o l’identità di genere

04.07.2006

Corte costituzionale, 4 luglio 2006 n. 253

Tipo di giudizio:
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Toscana

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, recante norme sulle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità in genere, lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, della Costituzione. Le norme impugnate sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto, ad avviso del ricorrente, attribuiscono una tutela differenziata a determinate categorie di soggetti in ragione del loro orientamento sessuale (artt. 2, 3 e 4), regolano aspetti del regime dell’impresa disciplinato dal codice civile (art. 5), incidono sulla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo (artt. 7, commi 1 e 5, e 8) e prevedono sanzioni amministrative in materie di competenza statale (art. 16).

Argomentazioni della Corte:
Relativamente alla censura di cui all’art. 2 – che prevede, nell’ambito delle politiche del lavoro e dell’integrazione sociale, misure di sostegno e di tutela a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall’orientamento sessuale, o dalla identità di genere, dei transessuali e dei transgender – la Corte osserva che il contenuto dell’art. 2 è genericamente di indirizzo e, pertanto, inidoneo ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio e ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro (non si determina, infatti, alcun ampliamento della definizione di “lavoratori svantaggiati” prevista dalla normativa statale).
Anche sulla questione relativa agli artt. 3 e 4 – volti a promuovere il superamento di discriminazioni o esclusioni sociali nell’accesso ai percorsi di formazione e riqualificazione, la Corte ribadisce la natura di mero indirizzo delle disposizioni impugnate, negando una lesione della competenza statale sull’ordinamento civile (relativamente alla disciplina dei singoli contratti di lavoro).
Gli artt. 7, co. 1 e 8 disciplinano la possibilità per il soggetto, in vista di un’eventuale incapacità futura, di delegare ad altra persona il consenso ad un trattamento sanitario; la Corte ravvisa in tale disposizione una invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile. Lo stesso vale per l’art. 7, comma 5, che stabilisce che la richiesta di un trattamento sanitario di modifica dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere per i maggiorenni debba provenire dal diretto interessato.
Infine, l’art. 16 – nella misura in cui introduce per gli operatori commerciali appartenenti a determinate categorie il divieto di rifiutare la prestazione senza un legittimo motivo e comunque non per motivi riconducibili all’orientamento sessuale – introduce una disciplina incidente sull’autonomia negoziale dei privati, come tale riservata alla competenza statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. l).

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1 e 5, 8 e 16, commi 1 e 4, della l.r. della Toscana n. 63 del 2004 e, conseguentemente, anche degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2 e 3 della medesima legge regionale. Tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sono giudicate inammissibili o infondate.

a cura di Elena Griglio