Autonomia scolastica: quota del 20%

30.06.2006

Il decreto con cui il ministro Fioroni ha attivato per gli istituti superiori la quota del 20% dei curricoli e degli orari previsti dagli attuali ordinamenti, e’ stato salutato positivamente dai sindacati di categoria che hanno apprezzato questa scelta che valorizza l’autonomia scolastica. La quota di istituto e’ stata disciplinata dal Regolamento dell’autonomia (Dpr 275/1999) che all’art. 8 prevede che “le istituzioni scolastiche determinano…il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata…”
Successivamente, con il decreto ministeriale 234/2000, in attesa della riforma degli ordinamenti, il ministero ha disposto che “La quota oraria obbligatoria riservata alle singole istituzioni scolastiche e’ costituita dal 15% del monte ore annuale…”.
Il decreto legislativo 59/2004 di riforma del I ciclo di istruzione ha compreso nell’orario obbligatorio delle lezioni un quota di istituto e una quota regionale, senza quantificarle; anche il decreto 226/2005 sul II ciclo ha previsto genericamente quota regionale e quota di istituto, ma con uno dei due decreti per la sperimentazione (ora sospesa dal ministro Fioroni) ha quantificato nel 20% la quota di istituto, prevedendo infatti che “La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, e’ costituita dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio.”
Gli appronfondimenti su:
http://www.istruzione.it/normativa/2006/prot_721.shtml

a cura di Rosalba Picerno