La Regione non può intervenire in via suppletiva negli ambiti attribuiti alla potestà regolamentare dei Comuni o delle Province

28.06.2006

Corte costituzionale, 28 giugno 2006 n. 246

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Emilia-Romagna

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, con la quale la Regione, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell’Unione europea, ha disciplinato gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia.
In particolare, viene in rilievo la censura riferita all’art. 16, co. 1, 6 e 7 della l.r. 26/04, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza, attribuendo viceversa agli enti locali il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ai medesimi attribuiti ai sensi della legge regionale impugnata. Il comma 7 dell’art. 16, in particolare, precisa che fino a quando tali regolamenti non siano entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applicano – in chiave cedevole – i regolamenti regionali emanati dalla Giunta.
A detta del ricorrente, la disciplina in esame sarebbe lesiva dell’art. 117, co. 6, che escluderebbe che la Regione possa dettare norme suppletive nell’ambito di competenza regolamentare degli enti locali.

Argomentazioni della Corte:
La Corte evidenzia preliminarmente come siano infondate le questioni di legittimità riferite alle disposizioni della legge impugnate (in particolare, l’art. 1, co. 3, lett. c) che individuano gli obiettivi che la Regione intende porre a fondamento della programmazione e delle attività in materia energetica: tale intervento si inquadra infatti nella potestà concorrente in materia di energia di cui all’art. 117, co. 3, né può ritenersi lesiva della competenza statale esclusiva in materia ambientale, che comunque ammette anche discipline regionali.
Fatta questa premessa, in relazione alla censura di cui all’art. 16, co. 7 la Corte osserva che la disposizione impugnata si pone in contrasto con l’art. 117, co. 6: se, infatti il legislatore regionale, nell’ambito delle proprie materie legislative, provvede ad attribuire funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione, neppure in via suppletiva, la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province. Solo questi ultimi, infatti, possono adottare i regolamenti relativi all’organizzazione ed all’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Regione. Deroghe a tale principio non potrebbero essere legittimati neanche nell’ambito dei poteri sostituiti ordinari della Regione sugli Enti locali: anche ad ammettere la legittimità di un intervento regionale sostitutivo riferito alla potestà regolamentare degli Enti locali, nel caso di specie esso verrebbe infatti ad operare addirittura in via preventiva, e peraltro in assenza di qualsiasi ipotesi di inadempimento da parte dell’Ente locale.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, co. 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla possibilità che le leggi regionali emanate nell’esercizio della potestà concorrente o di quella residuale possano assumere tra i propri scopi anche finalità ambientali: Corte costituzionale, sentt. nn. 407 del 2002, 259 del 2004, 232 del 2005 e 336 del 2005

a cura di Elena Griglio