Corte costituzionale, 13 giugno 2006 n. 221
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia c. Regione Lombardia)
Norme impugnate e parametri di riferimenti:
La Regione Lombardia ha promosso due distinti conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato: il primo in relazione all’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p., notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ai consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi; il secondo in relazione all’ordinanza dello stesso Tribunale – nell’ambito del medesimo procedimento penale a carico dei predetti consiglieri – con cui era stata rigettata la richiesta di declaratoria di non punibilità ex. 129 o 469 c.p.p.
A dire della ricorrente, i suddetti atti andrebbero a contrastare con l’art. 122, quarto comma, Cost. e, pertanto, pregiudicherebbero l’autonomia assicurata alla Regione ed ai suoi organi.
Argomentazioni della Corte:
La Corte asserisce che il nesso funzionale che collega l’opinione espressa in sede consiliare e la sua successiva divulgazione non può tollerare segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la stessa finalità divulgativa; da ciò la nozione di “sostanziale contestualità”: è necessario un medesimo contesto temporale tra atto tipico e la sua divulgazione, pena l’interruzione del nesso funzionale. Nella specie, a dire della Corte, tale contestualità non sarebbe sussistente.
Inoltre, la Consulta è dell’avviso che le dichiarazioni oggetto della incriminazione non possono considerarsi come divulgazione del contenuto della mozione in questione, difettando la sostanziale corrispondenza di contenuto; vi sarebbe soltanto una generica comunanza di argomento inadeguata a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara che spetta allo Stato – e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia – adottare nei confronti dei consiglieri della Regione Lombardia Belotti, Saffioti e Macconi i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui in epigrafe.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla inadeguatezza della generica comunanza di argomento a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione: Corte cost., sentt. 276 del 2001 e 391 del 1999;
– sulla « sostanziale contestualità » tra l’atto funzionale e le dichiarazioni esterne: Corte cost., sentt. 10 del 2000 e 276 del 2001.