Nesso funzionale e corrispondenza sostanziale: anche per l’insindacabilità dei consiglieri regionali

13.06.2006

Corte costituzionale, 13 giugno 2006 n. 221

Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia c. Regione Lombardia)

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

La Regione Lombardia ha promosso due distinti conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato: il primo in relazione all’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p., notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ai consiglieri regionali Belotti, Saffioti e Macconi; il secondo in relazione all’ordinanza dello stesso Tribunale – nell’ambito del medesimo procedimento penale a carico dei predetti consiglieri – con cui era stata rigettata la richiesta di declaratoria di non punibilità ex. 129 o 469 c.p.p.
A dire della ricorrente, i suddetti atti andrebbero a contrastare con l’art. 122, quarto comma, Cost. e, pertanto, pregiudicherebbero l’autonomia assicurata alla Regione ed ai suoi organi.

Argomentazioni della Corte:

La Corte asserisce che il nesso funzionale che collega l’opinione espressa in sede consiliare e la sua successiva divulgazione non può tollerare segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la stessa finalità divulgativa; da ciò la nozione di “sostanziale contestualità”: è necessario un medesimo contesto temporale tra atto tipico e la sua divulgazione, pena l’interruzione del nesso funzionale. Nella specie, a dire della Corte, tale contestualità non sarebbe sussistente.
Inoltre, la Consulta è dell’avviso che le dichiarazioni oggetto della incriminazione non possono considerarsi come divulgazione del contenuto della mozione in questione, difettando la sostanziale corrispondenza di contenuto; vi sarebbe soltanto una generica comunanza di argomento inadeguata a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara che spetta allo Stato – e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia – adottare nei confronti dei consiglieri della Regione Lombardia Belotti, Saffioti e Macconi i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui in epigrafe.

Giurisprudenza richiamata:

– sulla inadeguatezza della generica comunanza di argomento a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione: Corte cost., sentt. 276 del 2001 e 391 del 1999;
– sulla « sostanziale contestualità » tra l’atto funzionale e le dichiarazioni esterne: Corte cost., sentt. 10 del 2000 e 276 del 2001.

a cura di Valerio Tallini