Il 2 settembre 2004, la Regione Siciliana ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado della CE dell’8 luglio 2004, causa T-341/02, con cui quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisone della Commissione europea del 5 settembre 2002. Tale decisione nega la possibilità di intervento finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «Autostrada Messina-Palermo».
La Corte ha respinto il ricorso di annullamento contro la pronuncia del Tribunale, affermando che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel trattare la Regione Siciliana come una persona distinta dalla Repubblica italiana.
Il 2 maggio2006, la Corte si è dunque espressa sulla legittimazione delle Regioni a ricorrere innanzi al giudice comunitario, confermando quanto precisato in precedenti pronunce, vale a dire che« il ricorso di un ente regionale o locale non può essere assimilato al ricorso di uno Stato membro poiché la nozione di Stato membro , ai sensi dell’articolo 230, secondo comma, CE, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri. Tale nozione non può estendersi agli esecutivi di regioni o di altri enti infrastatali, senza pregiudicare l’equilibrio istituzionale previsto dal Trattato » ( cfr. sentenza 22 novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen /Consiglio, Racc. pag. I-8973, punto 50).
Corte di giustizia, sentenza 2 maggio 2006, Regione Siciliana c. Commissione europea, causa C-417/04.
30.05.2006