In seguito alla modifica della legge elettorale, quali sono i requisiti per costituire gruppi “in deroga” alla soglia di 20 deputati?

29.05.2006

Nella seduta della Giunta per il Regolamento del 16 maggio 2006, il Presidente della Camera ha proposto una interpretazione dell’art. 14, comma 2, del regolamento in merito alla possibilità di costituire dei nuovi gruppi “in deroga” al requisito numerico, fissato in un minimo di 20 deputati.
La questione è sorta in seguito alla richiesta avanzata da cinque soggetti politici facenti parte del gruppo misto in qualità di componenti politiche (Rosa nel pugno, Comunisti italiani, Verdi, Popolari-UDEUR e Democrazia cristiana-Partito socialista).
Il Presidente, ripercorrendo l’evoluzione interpretativa della suddetta norma regolamentare, ha elencato i requisiti necessari per la formazione di gruppi con un numero di iscritti inferiore a 20 deputati, riferiti alla legge elettorale proporzionale vigente fino al 1993. In primo luogo, l’eventuale gruppo deve essere una “forza politica” evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, che ha presentato proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno; il criterio di identificazione della forza politica è perciò quello della lista elettorale. In seconda battuta, data l’attuale legislazione elettorale, è fondamentale che tale soggetto politico possa partecipare alla assegnazione nazionale dei seggi, in seguito al superamento di una delle soglie di sbarramento previste dalla legge elettorale. In ultima analisi, il Presidente ha ritenuto che non debba essere previsto un numero minimo di membri per costituire tali gruppi “in deroga”, poiché si subordinerebbe la formazione del gruppo ad un requisito ulteriore previsto dal regolamento solo per le componenti politiche del gruppo misto, ex art. 14, comma 5 , r. C.
L’on Leone (FI) intervenendo nel dibattito, ha ricordato l’eccezionalità del caso di autorizzazione alla costituzione del gruppo di Rifondazione comunista nella XIV legislatura, ipotesi assai diversa da quella attuale; egli ha sottolineato, inoltre, i possibili effetti negativi derivanti da un aumento dei gruppi sul piano dell’organizzazione dei lavori. L’On Boato (Misto), nel precisare che la competenza in merito alla decisione finale spetta all’Ufficio di Presidenza, ha concordato con l’interpretazione avanzata dal Presidente, dato il mutamento della legislazione elettorale. Hanno preso parte alla discussione i deputati Gibelli (Lega Nord Padania), Volontè (UDC), e Foti (AN), i quali hanno sottolineato l’inopportunità della scelta di autorizzare la formazione di nuovi gruppi, poiché si incentiverebbe la frammentazione della rappresentanza politica. Gli onorevoli Bressa (L’Ulivo), Marone (L’Ulivo) e Burgio (RC- sinistra europea) hanno invece apprezzato la ricostruzione operata dal Presidente, stante la necessità di rintracciare la ratio della disposizione regolamentare rispetto ad un quadro legislativo nel frattempo mutato per due volte.

a cura di Rosella Di Cesare