La proposta modificata riprende buona parte degli emendamenti adottati il 16 febbraio scorso dal Parlamento europeo nel suo parere di prima lettura.
In particolare, le esclusioni dal campo di applicazione volute dal Parlamento europeo sono state tutte riprese (sanità, agenzie di lavoro interinale, audiovisivi, giochi d’azzardo, servizi di sicurezza) salvo quella dei servizi giuridici.
Nel contempo, sono state definite più precisamente le esclusioni per le professioni e le attività associate all’esercizio dei poteri pubblici (limitate alle sole “attività”, in linea con il trattato Ce) e per i servizi sociali (saranno esclusi solo quelli legati all’edilizia sociale, ai servizi per l’infanzia e all’assistenza per le persone in difficoltà).
In materia di diritto di stabilimento, alcuni emendamenti del Parlamento non sono stati ripresi dalla Commissione, quali quelli che sopprimevano il principio del “silenzio assenso”, l’obbligo di valutazione e giustificazione dei regimi di autorizzazione o l’obbligo di notifica alla Commissione di requisiti (obblighi, divieti o condizioni relativi all’accesso e all’esercizio di un’attività di servizio) introdotti dopo l’entrata in vigore della direttiva.
Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, la Commissione ha ripreso il nuovo articolato sostitutivo del “principio del paese d’origine” precisando tuttavia che gli Stati non potranno comunque imporre requisiti (previsti dall’art. 16.3) contrari ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.
E’ stata confermata la soppressione degli artt. 24 e 25 in materia di distacco dei lavoratori. La Commissione ha parallelamente adottato una comunicazione a riguardo.