Parere motivato della Commissione Europea sulla disciplina italiana che prevede la sospensione automatica di partecipazioni superiori al 2% nel capitale di imprese operanti nei settori energetici liberalizzati.

22.04.2006

La Commissione Europea ha deciso di adottare un “parere motivato” con il quale viene chiesto formalmente all’Italia di modificare la propria normativa in modo da dare corretta esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005 (causa C-174/04).
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale delle imprese italiane dei settori dell’elettricità e del gas nel caso di partecipazioni acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, prevista dal d.l. 25 maggio 2001 n. 192, convertito in legge n. 301, fosse in contrasto con le norme del trattato CE sulla libera circolazione dei capitali (articolo 56).
Il giudice comunitario aveva, infatti, affermato che la sospensione dei diritti di voto impediva la partecipazione effettiva degli investitori alla gestione e al controllo delle imprese italiane che operano nei mercati dell’elettricità e del gas, e si configurava pertanto come una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Il fatto che la normativa in oggetto riguardasse unicamente la categoria delle imprese pubbliche che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante non aveva inficiato questa conclusione. La Corte aveva, inoltre, respinto l’argomentazione secondo la quale il rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato potesse costituire una valida giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali.
In seguito alla pronuncia della Corte, l’Italia aveva approvato disposizioni (d. l. 14 maggio 2005 n.81, convertito, con modificazioni, in legge 13 luglio 2005, n. 131) modificative della legge 301/2001, con le quali era stato introdotto l’articolo 3 bis secondo cui la sospensione dei diritti di voto per le partecipazioni eccedenti il 2% non opera nei confronti di quei soggetti “controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell’Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l’apertura del mercato, promovendo l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell’accesso ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Ad avviso della Commissione, le modifiche apportate non assicuravano una piena esecuzione alla sentenza della Corte ed il 13 ottobre 2005 era stata inviata all’Italia una “lettera di messa in mora” nella quale veniva rammentato l’obbligo di dare corretta attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia. Non avendo ricevuto dal Governo italiano risposta a tale sollecitazione, la Commissione ha deciso di dare avvio alla seconda fase della procedura di infrazione prevista all’articolo 228 del trattato CE ed adottare un “parere motivato” con il quale viene richiesto formalmente all’Italia di modificare la propria normativa in modo da dare corretta esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia. Qualora il Governo italiano non dovesse presentare, entro due mesi dal ricevimento, una risposta soddisfacente ai rilievi contenuti nel “parere motivato”, la Commissione potrebbe decidere di presentare ricorso alla Corte di giustizia.

Maggiori informazioni sulle procedure di infrazione promosse contro gli Stati membri sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

a cura di Luigi Alla