Un organismo di diritto pubblico, pur non essendo tenuto a seguire le disposizioni del d.lgs. n. 157/95, che non trova diretta applicazione nelle ipotesi di affidamento di concessioni di servizi, deve pur sempre seguire un procedimento selettivo idoneo a garantire la trasparenza e la par condicio, e, quindi, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario nonché di quelli che governano la materia dei contratti pubblici.
Come, infatti, è stato chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, anche nelle concessioni di servizi l’Amministrazione ha sempre l’obbligo di trasparenza, che viene garantito attraverso un adeguato livello di pubblicità, che consenta un efficace controllo sulla imparzialità delle procedure di aggiudicazione (Corte giust. 7.12.2000, C-324/98, Teleaustria c/ Telekom Austria).