Il giudice del lavoro di Venezia ha ritenuto «non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006)». Si tratta della vicenda che riguarda i dipendenti ( 80.000 lavoratori Ata della scuola transitati dagli enti locali allo Stato) cui era stato negato il diritto al riconoscimento integrale, nella retribuzione, di tutta l’anzianità maturata bell’ente di provenienza, nono stante l’indicazione in tal senso della legge che ne disponeva il passaggio (L. 124/1999).
Le disposizioni sull’anzianità alla Corte costituzionale
19.04.2006