Corte costituzionale, sentenza 20-28 aprile 2006, n. 175
Il Governo ha impugnato gli artt. da 1 a 11, nonché l’art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali), per contrasto con l’ultimo comma dell’art. 123 della Costituzione, il quale prevede che «in ogni Regione, lo statuto – e non la legge ordinaria – disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, per carenza di argomentazioni del ricorso, non essendo infatti in esso menzionate le relative norme costituzionali dello statuto della Sardegna. Inoltre, a giudizio della Consulta, a carico del ricorrente grava l’onere di procedere ad un parallelismo tra le norme contenute nel Titolo V e i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, “al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto a quelle già risultanti dalle disposizioni statutarie”.