Corte costituzionale, sentenza 14-23 dicembre del 2005, n. 456
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), il quale prevede l’incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con quella di parlamentare, di consigliere regionale e di sindaco e successivamente gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”, per contrasto con gli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione.
La Corte si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge n. 20/04, ritenendo che il legislatore regionale non ha «alcuna competenza» ad intervenire nella materia relativa alle «incompatibilità con la carica di parlamentare», in quanto l’art.65 Cost pone una precisa riserva di legge statale in materia.
D’altro canto, il giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le altre questioni (cfr. sent. n. 244 del 2005), sottolineando l’autonomia delle Comunità montane, alle quali spettano anche potestà statutarie e regolamentari in base alla legge n. 131/03. Di conseguenza, la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, non ravvisandosi alcuna lesione di competenze legislative statali.