Nuove pronunce sugli statuti delle regioni Umbria ed Emilia Romagna Corte costituzionale, sentenza 14-28 dicembre del 2005, n. 469

13.04.2006

Corte costituzionale, sentenza 14-28 dicembre del 2005, n. 469

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato con distinti ricorsi, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), già oggetto di precedenti pronunce della Corte (cfr. sentt. n. 378 e n. 379 del 2004, in Archivio 2004).
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, sottolineando la diversità dei procedimenti disciplinati dagli artt. 123, primo comma, e 127, secondo comma, della Costituzione. Richiamando la sentenza n. 304 del 2002, la Consulta ha evidenziato che per gli statuti regionali continua ad esistere un particolare controllo preventivo di legittimità costituzionale, mentre per le ordinarie leggi regionali tale controllo è ormai successivo, dunque esperibile soltanto dopo la pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di conseguenza, lo specifico tipo di controllo esercitato dal Governo con tali ricorsi non può essere ascritto al modello dell’art. 123, secondo comma, ma al quello dell’art. 127, primo comma, Cost.: tuttavia il fatto che ci sia uno speciale e meno favorevole (perché preventivo) sistema di controllo sulla legge statutaria comporta che a questa legge, una volta promulgata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, non possa applicarsi anche il controllo successivo previsto per le altre leggi regionali dall’art. 127, primo comma, Cost.

a cura di Rosella Di Cesare