In tema di referendum sullo statuto regionale Corte costituzionale, sentenza 30 novembre -12 dicembre del 2005, n. 445

13.04.2006

Corte costituzionale, sentenza 30 novembre -12 dicembre del 2005, n. 445

Il Governo ha impugnato l’art. 3, comma 3 della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia «qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria». La previsione che possano esservi richieste referendarie coincidenti con le parti della deliberazione statutaria in ipotesi dichiarate incostituzionali contrasterebbe con l’art. 123, terzo comma, Cost., il quale imporrebbe che il referendum ivi previsto abbia ad oggetto soltanto l’intera delibera statutaria e non singole norme o parti di essa.
La Corte ha ritenuto fondata la questione, sottolineando che la ratio dell’art. 123 è quella secondo cui gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza della Corte costituzionale di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Di conseguenza è irrilevante che l’incostituzionalità sia totale o parziale, in quanto ogni pronuncia di accoglimento determina un cambiamento dell’oggetto del referendum.

a cura di Rosella Di Cesare