Corte costituzionale, sentenza del 22 febbraio-3 marzo n. 80
Il Governo ha impugnato l’art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale), l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale), l’art. 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni), l’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale»), l’art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La Corte, dopo aver giudicato cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17, dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, dell’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36, dell’art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8.
La materia trattata, secondo la Consulta, non rientra nella disciplina contenuta nell’art. 113, comma 15-bis, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma in quella determinata dall’art. 18, comma 3-bis, del d. lgs. n. 422 del 1997, introdotto dall’art. 1, comma 6, del d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale). Nel quadro del nuovo Titolo V tale disposizione è riconducibile all’ambito della competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e) del secondo comma dell’art. 117 Cost; pertanto, tutte le disposizioni legislative regionali impugnate, in quanto contenenti discipline che comunque derogano a questa norma, espressiva dell’esclusivo potere del legislatore statale a tutela della concorrenza, risultano costituzionalmente illegittime.