In materia di titoli professionali Corte costituzionale, sentenza 5-14 aprile 2006, n. 153

13.04.2006

Corte costituzionale, sentenza 5-14 aprile 2006, n. 153

Il Governo ha impugnato l’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), in quanto contrasterebbe con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione, giacché l’ambigua espressione «individua» sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni.
La Corte si è pronunciata per l’incostituzionalità delle disposizioni censurate, in quanto esse violano il principio fondamentale che assegna allo Stato l’individuazione delle figure professionali. La Consulta ha precisato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. Tale principio si configura infatti quale limite di ordine generale.

a cura di Rosella Di Cesare