In materia di servizio farmaceutico Corte costituzionale, sentenza del 6-10 marzo 2006, n. 87

13.04.2006

Corte costituzionale, sentenza del 6-10 marzo 2006, n. 87

Le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’articolo 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), censurando la violazione del riparto di competenze legislative previsto dall’articolo 117 della Costituzione. L’art. 46 della legge n. 3 del 2003 attiene alla regolazione del fenomeno della gestione provvisoria di sedi farmaceutiche; ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall’articolo 117 della Costituzione la “materia” della organizzazione del servizio farmaceutico, non diversamente da quanto già avveniva sotto il regime anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute. Chiarito che la disciplina impugnata rientra nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), la questione si specifica nella valutazione della natura o meno di dettaglio delle norme dettate e, pertanto, della legittimità della loro previsione da parte del legislatore statale.
La Corte, richiamandosi alla giurisprudenza precedente, ha ammesso che le disposizioni statali “non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un’attività di materiale esecuzione”; pertanto devono ritenersi costituzionalmente illegittime.

a cura di Rosella Di Cesare