Corte costituzionale, sentenza 17 maggio-1 giugno, n.214
Le Regioni Toscana, Campania, Veneto ed Abruzzo, hanno impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nella parte in cui “non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività è produttive)” ovvero attraverso un’intesa con le Regioni.
Ha dichiarato inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 35, sulla istituzione di un Comitato nazionale per il turismo, stabilita senza alcun coinvolgimento delle Regioni idoneo a salvaguardare le attribuzioni delle medesime, dato che l’accentramento in sede statale riguarderebbe non specifiche funzioni, bensì un generale ruolo di coordinamento delle politiche del settore turistico, inammissibile in una materia di competenza residuale delle regioni.