In materia di autonomia finanziaria e amministrativa regionale Corte costituzione, sentenza 20-24 marzo, n. 118

13.04.2006

Corte costituzione, sentenza 20-24 marzo, n. 118

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato diverse disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), per contrasto con l’art. 5, numeri 6 e 18, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con l’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché con il principio di leale collaborazione.
La Corte si è pronunciata per l’illegittimità delle questioni relative all’art. 1, commi 111 e 153 della legge 311/04, in quanto risulta lesa l’autonomia finanziaria e amministrativa della Regione. Le disposizioni censurate infatti, istituiscono fondi speciali senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra, in materie non di competenza esclusiva statale. Ne consegue, perciò, che la norma impugnata è lesiva dell’autonomia delle Regioni, “alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica”.

a cura di Rosella Di Cesare