In materia di ambiente, ecosistema e beni culturaliCorte costituzionale, sentenza 20 aprile – 5 maggio, n. 182

13.04.2006

Corte costituzionale, sentenza 20 aprile – 5 maggio, n. 182

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, invadendo, con riguardo ai beni paesaggistici, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, e la legislazione di principio nelle materie “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali”. Il Governo ha poi impugnato anche gli artt. 34, comma 3, e 105, comma 3, della medesima legge.
La Corte ha ritenuto fondate le questioni, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, “nella parte in cui non prevede che, ove dall’applicazione dell’articolo 33, commi 3 e 4, o dell’articolo 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), tale modificazione è subordinata all’accordo per l’elaborazione d’intesa tra Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l’intero territorio regionale, e all’elaborazione congiunta del piano. Inoltre, la Consulta ha affermato l’incostituzionalità dell’art. 34, comma 3, “nella parte in cui stabilisce che sia il piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici”. Infine ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 105, comma 3, della medesima legge regionale, nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

a cura di Rosella Di Cesare