Corte costituzionale, sentenza 20 aprile-5 maggio, n. 183
La Regione Toscana ha impugnato l’ art. 1, comma 36, lettera c) e l’ art. 1, comma 37, statuenti l’irrilevanza penale di determinati abusi in zona paesaggistica, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
La Corte ha ritenuto non fondate le questioni, poiché le norme censurate attengono “strettamente al trattamento penale degli abusi, il che induce a commisurare l’intervento legislativo statale, pur se relazionato alla materia dell’ambiente e dei beni culturali, al parametro dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (“ordinamento penale”)”. Infatti, il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale. La Corte precisa inoltre che l’irrilevanza penale dell’abuso non tocca gli aspetti urbanistici, per i quali le Regioni non vedono scalfita la loro competenza nella previsione delle sanzioni amministrative in materia edilizia. “Per la sanatoria degli abusi edilizi vige il principio dell’autonomia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali: a maggior ragione il principio va ribadito ove l’intervento legislativo sulla rilevanza penale degli abusi riguardi gli aspetti sanzionatori concernenti la materia, distinta, della tutela paesaggistica. E’ del resto pacifico nella giurisprudenza penale e amministrativa che la valutazione espressa in sede di giudizio penale per il reato paesaggistico non vincola le determinazioni amministrative in materia edilizia”.