Come noto, la normativa comunitaria in tema di appalti consente ad un prestatore di servizi, che non soddisfi da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi, di far valere, presso l’autorità aggiudicatrice, le capacità di terzi, cui conta di ricorrere ove si aggiudicherà l’appalto.
Qualora un concorrente, per dimostrare la propria capacità finanziaria, economica e tecnica al fine di essere ammesso a partecipare ad una procedura di gara d’appalto, faccia riferimento alla capacità di altri soggetti od imprese, cui è legato da vincoli diretti od indiretti – di qualunque natura giuridica essi siano – avrà l’onere di dimostrare di poter effettivamente disporre dei mezzi ditali soggetti o imprese che non gli appartengono in proprio, ma che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.
Nell’ambito delle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, pertanto, ciò che occorre al concorrente per potersi avvalere di mezzi di altri soggetti è l’averne l’effettiva disponibilità.
In merito alle problematiche legate alla dimostrazione che il concorrente deve fornire in sede di gara circa l’effettiva disponibilità dei mezzi del soggetto avvalso, si rinvia al breve contributo pubblicato, in questa rubrica, alla sezione “Note e commenti”, nell’ambito del quale, si affronta, in particolare, la fattispecie relativa all’avvalimento dei requisiti tra imprese facenti parte di un medesimo gruppo societario (holding).