Ai fini dell’avvalimento dei requisiti di altre imprese, la disponibilità dei mezzi deve sussistere al momento dell’esecuzione del contrattoConsiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7376

08.04.2006

Ai fini dell’avvalimento dei requisiti posseduti da altri soggetti rispetto al concorrente, non è necessario che i mezzi dell’avvalso siano già disponibili all’epoca della gara, bensì che, nel corso della procedura, si dimostri che essi saranno certamente disponibili al momento dell’assunzione e dell’esecuzione degli impegni negoziali.

Questo è l’assunto che si evince dalla sentenza segnalata, nella quale il Consiglio di Stato ha precisato come, ai fini dell’avvalimento, quel che rileva nel corso della gara è la prova, seria ed attuale, della futura disponibilità dei requisiti, che può essere legittimamente fornita, come avvenuto nella fattispecie esaminata, anche mediante la produzione di un contratto di cessione di mezzi che, al momento della procedura, non sia efficace, in quanto sottoposto a clausola condizionale – di carattere sospensivo – subordinata all’eventuale aggiudicazione definitiva.

a cura di Sergio Caracciolo


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