Regolarizzazione successivaCorte di Giustizia europea- sentenza del 09 febbraio 2006 C 226 04 C 228/04 (27 marzo 2006)

27.03.2006

Corte di Giustizia europea- sentenza del 09 febbraio 2006 C 226 04 C 228/04 (27 marzo 2006)

La Corte di Giustizia conclude che non è incompatibile con il diritto comunitario una norma nazionale che consente al concorrente che alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara non ha adempiuto ai suoi obblighi in materia contributiva e fiscale di regolarizzare ex post la sua posizione.
Con la sentenza in rassegna , la Corte di Giustizia da risposta ai quesiti posti dal TAR del Lazio in funzione di giudice di rinvio, il quale ha posto al giudice comunitario di conoscere:
1) se l’art.29 comma primo, lettere e) ed f) della direttiva 92/50/CE debba essere interpretato nel senso che si oppone ad una disposizione nazionale la quale fa riferimento alla situazione del prestatore di servizi che non è in regola con i suoi obblighi previdenziali o tributari;
2) in quale momento il prestatore di servizi debba fornire la prova del rispetto di detti obblighi;
3) se un prestatore di servizi il quale sia in ritardo nel pagamento dei suoi contributi previdenziali o delle sue imposte o abbia ottenuto dalle autorità competenti una rateizzazione del pagamento di questi contributi o imposte abbia presentato un ricorso amministrativo o giurisdizionale inteso a contestare l’esistenza o l’importo dei suoi obblighi previdenziali o tributari, debba o meno essere considerato nel senso che non ha adempiuto ai suoi obblighi previdenziali o tributari ai sensi dell’art.29, primo comma, lett.e) e f) della direttiva 92/50/CEE.
Preliminarmente alla risposta ai singoli quesiti, la Corte rileva che l’art. 20 della direttiva 92/50 non prevede in maniera uniforme una uniformità di applicazione delle cause di esclusione ivi indicate a livello comunitario ma lascia agli Stati Membri la facoltà di non applicare affatto queste cause di esclusione ( “ può venire escluso dalla partecipazione di un appalto(…)”,optando per la partecipazione più ampia possibile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. In tale ambito gli Stati membri hanno il potere di alleviare o rendere pi flessibili i criteri stabiliti dall’art.29 della Direttiva.
Passando a fornire risposta ai singoli quesiti posti dal giudice del rinvio, con riferimento al primo (se l’art.29 comma primo, lettere e) ed f) della direttiva 92/50/CE si oppone ad una disposizione nazionale la quale fa riferimento alla situazione del prestatore di servizi che non è in regola con i suoi obblighi previdenziali o tributari), la Corte chiarisce che non vi è alcuna differenza tra l’espressione “non aver adempiuto i suoi obblighi” ( usata nella direttiva 92/50) e “ non essere in regola con i suoi obblighi” ( usata nel decreto l.vo 157/95).
Quanto al secondo quesito, la Corte chiarisce che spetta alle norme nazionali determinare fino a che momento o entro quale termine gli interessati devono aver effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi oppure aver provato le condizioni per una regolarizzazione a posteriori delle condizioni richieste ( ad es. mediante regolarizzazione successiva; presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale etc) purchè tale momento sia determinato con una certezza assoluta e reso pubblico nei documenti di gara.
In terzo luogo, la Corte considera compatibile con la disposizione dell’art. 29 della Direttiva una normativa o una prassi amministrativa nazionale secondo cui in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale, o a seguito di un concordato fiscale o, i candidati interessati siano considerati in regola con i loro obblighi ai fini della ammissione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto.
La Corte risolve le questioni poste nel senso che l’art. 29 lettere e) ed f) , primo comma della Dir 92/50/CE non si oppone ad una normativa nazionale o ad una prassi amministrativa in base alla quale un prestatore di servizi che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara non ha adempiuto effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse può regolarizzare la sua situazione successivamente :- in forza di misure di condono fiscale o sanatoria adottate dallo Stato;
in forza di un concordato al fine di rateizzare o riduzione dei debiti o
mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale a condizione che provi entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine.
La pronuncia della Corte dunque, sebbene ammetta in astratto la regolarizzazione successiva, consentirà senz’altro il divulgarsi di un orientamento interpretativo della norma nazionale in virtù del quale dovrà consentirsi la regolarizzazione delle situazioni di inadempimento anche dopo la scadenza del termine per la domanda di partecipazione alla gara.

a cura di Dover Scalera