La formulazione dell’art. 56, d.lgs. n. 29/93 (come modificato dal art. 25 del d.lgs. n. 80/98), ha regolamentato in modo innovativo l’istituto dell’attribuzione momentanea di funzioni superiori al dipendente pubblico, affermando che “al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi previste”.
L’operatività della disposizione normativa veniva però differita alla data prevista dai contratti collettivi in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali. In particolare, sino a tale data “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza – poteva – comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore”(art. 56, comma 6, d.lgs. n. 29/93).
Il “riconoscimento generale” del diritto all’attribuzione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente pubblico “decorre solo dall’entrata in vigore delle modifiche operate dall’art. 15, d.lgs. n. 387/98”, che, sopprimendo all’art. 56, comma 6, d.lgs. n. 29/93 le parole “a differenze retributive o” ha consentito, in armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 51, 97 e 98 Cost., “di recepire nell’ordinamento del pubblico impiego il pur primario valore di corrispondenza tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all’art. 36 Cost..”
(Nel caso in esame il Consorzio XXX aveva già corrisposto le differenze retributive al proprio dipendente per il periodo marzo 1988 – marzo 1989, ma non quelle relative al periodo 1991 – 1992, in quanto le delibere di riconferma dell’incarico per lo svolgimento di mansioni superiori erano state annullate dall’organo di controllo in forza della previsione di cui all’art. 72, d.p.r. n. 286/87, che “non consentiva la reiterazione dell’incarico alla stessa persona oltre il periodo annuale”. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio XXX, riformando la sentenza del TAR impugnata in quanto, nel periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/98, non trovava applicazione il principio della retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, ma la normativa speciale di cui all’art. 72 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 286, che non consentiva l’attribuzione di mansioni superiori per un periodo superiore all’anno).
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