La Consulta non è competente a risolvere i conflitti di giurisdizione ex 362 c.p.c.

23.03.2006

Corte costituzionale, 23 marzo 2006, ord. n. 117

Ricorso della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

La “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana” ha promosso un ricorso volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo in merito alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, e a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti.

Argomentazioni della Corte:

La Corte asserisce che ad essa non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 c.p.c.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, « stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia »; inoltre, tale rilievo è assorbente di ogni altro (nella specie, va ravvisata la carenza di legittimazione del partito a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato).

Decisione della Corte:

La Corte dichiara irricevibile il ricorso.

Giurisprudenza richiamata:

– Sulla carenza di legittimazione attiva dei partiti a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato: Corte cost., ord. 79 del 2006.

a cura di Valerio Tallini