Nella procedura di contestazione di un’elezione in sede di Giunta delle elezioni, secondo quali modalità può essere richiesta la verifica del numero legale?

15.03.2006

Nella seduta della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati del 7 febbraio, in sede di contestazione dell’elezione del deputato Ranieli (FI), veniva richiesta, nella fase della camera di consiglio, la verifica del numero legale, fissato dall’articolo 2, comma 1, del regolamento interno nella metà più uno dei componenti (analoga richiesta veniva, nella medesima fase procedurale, avanzata nella seduta della Giunta delle elezioni del 22 febbraio, durante l’esame di questioni concernenti l’elezione contestata dell’onorevole Sardelli-FI).
Il Presidente della Giunta, on. Soro, constatava che erano presenti in entrambi i casi solo i quindici componenti della Giunta che avevano partecipato all’intera udienza pubblica, un numero di deputati inferiore alla metà più uno dei membri della Giunta.
Nell’intervallo di tempo trascorso tra le due sedute, il Presidente della Giunta delle elezioni investiva, con lettera dell’8 febbraio, la Presidenza della Camera, che convocava allo scopo la Giunta per il regolamento (sedute del 22 febbraio e dell’8 marzo).
La questione posta, nella ricostruzione contenuta nella lettera del presidente Soro, è la seguente: la combinata applicazione della norma che pone il vincolo della legittimazione a partecipare alla camera di consiglio ai soli componenti della Giunta che sono stati presenti all’udienza pubblica per tutta la sua durata (articolo 13, comma 7, del regolamento interno) e la norma che (appare consentire) la possibilità di richiedere la verifica del numero legale in ogni fase deliberativa del procedimento e, quindi, anche in camera di consiglio (articolo 2, comma 1), rischia di determinare una sorta di “cortocircuito” nel funzionamento dell’organo parlamentare. Ciò deriverebbe, secondo il Presidente Soro, dal “paradossale effetto per cui il numero legale – una volta mancato nella prima camera di consiglio – non potrebbe, a differenza di quanto accade negli altri organi parlamentari, più essere raggiunto in una successiva fase del procedimento”.
Sulla questione in seno alla Giunta delle elezioni si sono registrate tre posizioni: per l’opposizione, la richiesta di verifica del numero legale in camera di consiglio non sarebbe procedibile, in quanto la norma generale sul numero legale (articolo 2) non farebbe riferimento alla camera di consiglio, da considerare organo distinto dalla Giunta delle elezioni. La seconda, sostenuta dalla maggioranza, in base alla quale il numero legale in camera di consiglio dovrebbe essere computato non con riferimento al plenum della Giunta, ma con riferimento al numero dei componenti che risultino legittimamente presenti in camera di consiglio (cioè di quelli che hanno seguito tutta l’udienza pubblica). La terza (sostenuta dal Presidente Soro), in base alla quale, in caso di mancanza del numero legale, occorrerebbe riavviare ex novo il procedimento, riconvocando una nuova udienza pubblica, all’inizio della quale sarebbe cura della Presidenza verificare d’ufficio la presenza di un numero di deputati, pari almeno alla maggioranza dei componenti la Giunta.
Considerando in particolare l’assoluta mancanza di precedenti (si tratta infatti della prima verifica del numero legale chiesta in applicazione di norme introdotte dalla Camera il 6 ottobre 1998), nonché la difficoltà di rinvenire un chiaro e univoco fondamento normativo per qualsiasi soluzione ipotizzata, la riflessione della Giunta per il regolamento, nella seduta del 22 febbraio, si è essenzialmente incentrata sull’opportunità di superare l’impasse procedurale attraverso una soluzione di carattere esclusivamente interpretativo oppure attraverso una modifica regolamentare. Al riguardo, si è anche registrata la posizione dell’onorevole Boccia, (Margherita-DL) il quale ritiene perfettamente applicabile al caso il disposto dell’articolo 17, comma 4, del regolamento Camera: tale norma, infatti, contempla la possibilità che manchi il numero legale in seno alla Giunta delle elezioni, prevedendone, come immediata conseguenza, la riconvocazione della Giunta, anche ripetutamente; ove poi la Giunta non risponda per un mese alla convocazione o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, è espressamente stabilito che il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.
Al termine della seduta della Giunta per il regolamento del 22 febbraio 2006, nell’affidare agli onn. Boccia e Bruno il compito di approfondire la questione, la Presidenza ha ricordato come la necessità di risolvere le contraddizioni normative segnalate con una soluzione largamente condivisa derivi in particolare dal fatto che i procedimenti innanzi alla Giunta per le elezioni investono anche situazioni giuridiche di terzi, la cui definizione avviene per il tramite dell’esercizio di poteri esclusivi ed inappellabili.
Nella successiva seduta della Giunta per il regolamento dell’8 marzo 2006, la Presidenza si è limitata a dare lettura di una lettera in cui i due relatori concordano sul fatto che la strada appropriata per risolvere le questioni poste dall’applicazione delle norme del regolamento interno della Giunta delle elezioni è quella delle espresse modifiche regolamentari che, però, «stante la condizione di prorogatio dei poteri delle Camere, non appaiono facilmente praticabili in questa legislatura». Con riferimento alla situazione concreta ed al prosieguo della vicenda procedurale in atto in Giunta delle elezioni, i relatori concordano altresì sul fatto che non sia possibile trovare, nel quadro normativo vigente, una soluzione interpretativa da proporre, sia pure di natura del tutto eccezionale e con riferimento esclusivo al caso concreto, al fine di consentire alla Giunta di proseguire la sua attività.

a cura di Piero Gambale