Corte costituzionale, sentenza dell’8-17 marzo 2006, n. 103
Il Governo ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico), per contrasto, come risulta dal complessivo contenuto del ricorso, con l’art. 117 della Costituzione. Con altro ricorso il Governo ha impugnato anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, recante modifiche alla suindicata legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45, per violazione, come emerge, anche in questo caso, dall’analisi delle censure, dell’art. 117 della Costituzione.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv. Nel settore della «trasmissione» e «distribuzione dell’energia elettrica» sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l’altro, dei criteri tecnici (v. sentenza n. 7 del 2004), che non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, come quella in esame. “Deve, pertanto, essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito, tra l’altro, di prescrivere l’utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e di promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.”
Il giudice delle leggi ha invece dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45.
La Consulta si è pronunciata per la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5, della predetta legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2004 e degli artt. 4 e 5, comma 3 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, dato che le “disposizioni impugnata non pongono alcun nuovo vincolo diretto su determinate aree, ma si limitano a prescrivere semplicemente una modalità di costruzione dell’elettrodotto su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e all’uso del territorio e quindi rientrante nell’ambito della potestà legislativa concorrente regionale e non invece nell’ambito della “materia” statale della “tutela dei beni culturali”. Aggiunge la Corte che sussiste “la competenza delle Regioni per tutto ciò che attiene all’uso del territorio anche con riferimento al settore della realizzazione della rete per le comunicazioni elettroniche, con il solo limite, che nella specie è stato osservato, che «criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustamente l’insediamento degli stessi».