Profili evolutivi delle riforme costituzionali nell’Europa Orientale. Il caso della Polonia – Resoconto convegno

14.02.2006

del Prof. Jan WAWRZYNIAK (Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giu-risprudenza dell’Università di Varsavia)

Conferenza tenutasi il 23 Gennaio 2006 presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Il tema affrontato dalla conferenza ha richiesto una lunga, preliminare, introduzione sulla teoria della Costituzione così come intesa dal Prof. WAWRZYNIAK.

Le Costituzioni sono un complesso di regole sempre esistite: la loro mutabilità è stretta-mente legata alla forma dello Stato cui appartengono. L’inizio del costituzionalismo si può datare attorno alla metà del XVIII secolo; prima di questa data, gli Stati avevano coscienza delle regole costituzionali, che erano però instabili e poco chiare. Il passaggio di qualità avviene proprio a metà Settecento, data a partire dalla quale è difficile immaginare uno Stato senza Costituzione. Accanto alla Costituzione di uno Stato, tuttavia, può esistere an-che la Costituzione intesa coma “patto tra Stati”: un esempio è la Costituzione europea. Proprio questo tipo di fonti potrebbe influenzare il concetto stesso di “atto costituziona-le”.
Ma il concetto di Costituzione è oggi profondamente condizionato, oltre che dai soggetti che gli possono dare vita, anche da due fenomeni nuovi per il costituzionalismo liberale: la globalizzazione ed il terrorismo, che ridiscutono il ruolo della Costituzione stessa (che, come testo normativo di impostazione ottocentesca, li tratta “con una certa superiorità”). I limiti del moderno costituzionalismo sono altresì evidenziati dalla crisi dei concetti di sovranità nonché di governo dell’economia e dei flussi finanziari. Si tratta, infatti, di con-cetti che possono essere meglio affrontati e spiegati con categorie del XIX e XX secolo, quali metodologie politologiche, sociologiche, economiche, ecc…
Data la premessa di cui sopra, il Prof. WAWRZYNIAK è entrato in medias res, partendo pro-prio dalla disciplina della sovranità così come si rinviene nella vigente Costituzione della Repubblica polacca, in relazione all’appartenenza della Polonia ad organizzazioni sovrana-zionali, nei confronti delle quali l’art. 90 comma 1 consente il trasferimento di porzioni di sovranità a loro favore. Il secondo comma dell’art. 90 dello stesso articolo, invece, si cura della disciplina del relativo procedimento parlamentare; è previsto un passaggio sia nella Dieta polacca (Sejm) sia al Senato, con una maggioranza dei due terzi dei parlamentari in entrambi i rami, ed un successivo referendum confermativo (comma 3). Questa procedu-ra, tacciata dal relatore di eccessiva macchinosità, si spiega con due ragioni: la limitata so-vranità della Polonia dalla fine della Seconda Guerra mondiale fino al 1989, ed il timore che, mutatis mutandis, l’Europa possa rivestire un ruolo di “costrittore dell’indipendenza polacca”, analogamente a quanto fatto dal Patto di Varsavia e dal COMECON.
Proprio l’Unione Europea, tramite il progetto di “Costituzione per l’Europa”, può dare un efficace contributo per risolvere i problemi del costituzionalismo sopra esposti. Più specificamente, le nuove sfide poste al costituzionalismo dalla globalizzazione sono co-minciate ad essere recepire dalla Costituzione europea. A partire dal 1989, infatti, il bari-centro dell’Europa si è riequilibrato ad Est (o meglio: sono gli Stati dell’Est che si sono riorientati verso Ovest). Il fatto che, dei nuovi dieci membri entrati nell’UE, otto siano Stati ex-socialisti, ha comportato la necessità di rivedere le strutture comunitarie (sia per l’alto numero dei membri, sia per le loro diverse origini culturali). Il tentativo, ora in stallo, è stato perseguito attraverso la Costituzione europea, che ha innescato una nuova visione -sia dell’Europa che del costituzionalismo- difficilmente reversibile; i “no” di Francia ed Olanda potranno comportare al massimo una abbreviazione o una semplificazione del te-sto, oppure aggiungervi ampi spazi per la disciplina delle istituzioni, nonché rendere più democratici i lavori di stesura.
Caratteristiche del progetto di una nuova Costituzione per l’Europa sono:

– manca un Capo dello Stato
– vi sono specifici processi decisionali per le finanze (mancanti nelle Costituzioni na-zionali)
– vi sono specifiche previsioni per contrastare il deficit democratico, rafforzando il Parlamento Europeo

La nuova Costituzione, però, ha anche un altro compito: smentire le cassandre che non credono nell’Unione.
Su queste problematiche si innestano quelle peculiari relative all’ingresso degli Stati ex-socialisti. Innanzitutto, dopo la caduta dei regimi comunisti la democrazia è diventata un tema centrale in questi Paesi; in secondo luogo, se gli adempimenti per poter restare nell’Unione sono risultati gravosi per i vecchi Stati membri, ancora di più lo sono stati per gli Stati nuovi, che uscivano da un quarantennio di gestione disastrosa dell’economia. In conclusione, i nuovi membri hanno dovuto sottostare ad un doppio sforzo, politico ed economico.
Il Prof. WAWRZYNIAK ha poi sottolineato come l’ingresso nell’Unione Europea abbia se-guito grossi cambiamenti di tipo territoriale (Cecoslovacchia, Iugoslavia). Ciò sarebbe cau-sa, in alcuni dei nuovi Stati membri, di:

– mancanza di tradizioni costituzionali
– arroccamento nella propria storia e nelle proprie tradizioni, legato al rifiuto di qual-siasi normazione legata al periodo comunista

Le Costituzioni degli otto membri ex-socialisti sono nate in tempi diversi, e differente è anche la loro rilevanza economica e territoriale, nonché culturale (basti pensare ai legami linguistici che legano l’Estonia alla Finlandia, e questa all’Ungheria).
Sul versante giuridico, la diversità tra gli otto è:

– istituzionale (presenti sia il mono che il bicameralismo)
– funzionale (variegate sono le forme di Governo, in cui è di volta in volta prevalen-te l’autorità del Presidente della Repubblica, del Governo o del Parlamento)

Tali diversità, quindi, rendono difficile parlare di somiglianze fra gli otto.
In Polonia i costituenti hanno scelto di attribuire il ruolo più forte al Capo del Governo, con il Parlamento ed il Presidente della Repubblica come suoi partner: si parla infatti (ana-logamente che in Lituania) di sistema parlamentare razionalizzato con il cancellierato.
Avviandosi alle conclusioni, il Prof. WAWRZYNIAK ha sottolineato come gli otto membri ex-socialisti siano ancora in fase di transizione; le perturbazioni sono già alle spalle, ma il consolidamento delle nuove istituzioni democratiche non è ancora completamente conso-lidato. Gli otto devono infatti rompere antiche consuetudini, abbandonare vecchie nostal-gie per il comunismo, e lavorare per raggiungere il tenore di vita dei vecchi membri (i qua-li, però, avranno più svantaggi che vantaggi dalla crescita economica dei nuovi, anche a causa della stagnazione che li sta attraversando, in contrasto con il dinamismo economico dei nuovi entrati).
Ma questi tentativi devono essere appoggiati anche da strutture europee che siano in gra-do di digerire l’allargamento ad Est: proprio a questo serve il Trattato che istituisce l’Unione Europea. Il rigetto del Trattato, invece -cui il Prof. WAWRZYNIAK comunque non crede- determinerebbe nefaste conseguenze, quali stagnazione, chiusura verso l’esterno, incapacità di fronteggiare terrorismo e globalizzazione, con il risultato di creare uno zoccolo duro di Paesi (Francia, Germania, Benelux), legati da comuni interessi, che emarginerebbe dalla politica internazionale tutti gli altri.

Giorgio Giuliano