In materia di protezione civile Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio-1 febbraio 2006, n. 32

13.02.2006

Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio-1 febbraio 2006, n. 32

Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, in relazione all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/82/CE), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a), f) e s), e terzo comma, e all’art. 118 della Costituzione.
La Corte ha giudicato non fondata la questione.
Innanzitutto, già nella sentenza n. 214 del 2005, la Corte ha attribuito alla Regione la disciplina dell’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, con il compito di individuare le autorità titolari delle funzioni stesse, competenti ad emanare i provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica; inoltre, nella materia della «tutela dell’ambiente» la competenza statale al riguardo è «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 214 del 2005), con la conseguenza che essa si connette in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della «protezione civile». Quindi, “la distinzione degli ambiti di competenza dello Stato e della Regione in subiecta materia è ben delineata dalle norme statali indicate e non risulta intaccata dalla norma regionale impugnata, che si limita a disciplinare solo quelle funzioni che sono state trasferite espressamente alle Regioni”.
Infine, risultano pienamente rispettati i principi di sussidiarietà e di adeguatezza in virtù dei quali il legislatore statale ha previsto un’articolazione delle competenze amministrative in maniera tale “da conciliare le necessarie esigenze unitarie ed il carattere decentrato e diffuso dell’organizzazione della protezione civile”.

a cura di Rosella Di Cesare