Corte costituzionale, sentenza 25 gennaio- 8 febbraio 2006, n. 40
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), in quanto gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11 (“funzionalmente collegati” ai precedenti) della predetta legge vìolano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poichè realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato.
La Corte si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale della norma censurata.
L’impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto della legge impugnata si riconducono alla materia concorrente delle «professioni», indipendentemente dal fatto che il contenuto precettivo sia stato limitato alle professioni sanitarie (anche non convenzionali).
Pertanto, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sent. n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. “Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale”, come invece è avvenuto nel caso in questione.