Sulla decurtazione dei punti della patente di guida: la non applicabilità nei riguardi del passeggero

08.02.2006

Corte costituzionale, 8 febbraio 2006, ord. n. 45

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale dal Giudice di pace di Sorgono

Norme impugnate e parametri di riferimento
Il Giudice di pace di Sorgono ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – e successive modificazioni – (Nuovo codice della strada) per violazione degli artt. 3 e 76 Cost.
A dire del giudice rimettente, la norma impugnata contrasterebbe con il principio di uguaglianza – sotto il profilo della disparità di trattamento – in quanto – nell’ipotesi di mancato utilizzo della cintura di sicurezza – sanzionerebbe diversamente il comportamento del conducente di un autoveicolo (soggetto alla decurtazione di cinque punti della patente di guida) rispetto a quello del passeggero (sanzionato solo pecuniariamente pur se munito di patente).

Argomentazioni della Corte
La Corte ribadisce che rientra nel potere discrezionale del legislatore stabilire quali condotte debbano essere punite ed in che modo: ne consegue che la medesima discrezionalità può esser censurata soltanto laddove venga esercitata arbitrariamente, tanto da configgere con il canone della ragionevolezza (su cui vedi Corte cost., sent. 144 del 2005; ordd. 401 e 262 del 2005; ordd. 212 e 109 del 2004).
Nel caso in esame, la disparità di trattamento evocata dal giudice a quo sarebbe da escludere in quanto sarebbe diversa la posizione del conducente rispetto a quella del passeggero: il primo, oltre che del mancato utilizzo della cintura, risponde anche del mancato uso della medesima da parte di un (eventuale) passeggero minore. Ciò implica, a dire della Corte, una maggiore responsabilità a suo carico, onde appare giustificata la diversità di trattamento.
Inoltre, con riferimento all’art. 76 Cost., la Corte sostanzialmente ribadisce che trattasi di parametro che può esser invocato soltanto nei rapporti fra legge delega e decreto legislativo e, non anche – come nel caso di specie – quando la norma è contenuta in un atto “estraneo” ai medesimi rapporti.

Decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – e successive modificazioni – (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata
– sull’esercizio arbitrario del potere discrezionale del legislatore con conseguente violazione del canone della ragionevolezza: Corte cost., sent. 144 del 2005; ordd. 401 e 262 del 2005; ordd. 212 e 109 del 2004;
– sull’eccesso di delega che può riferirsi ai soli rapporti tra legge delega e d.lgs.: Corte cost., sent. 218 del 1987; ord. 253 del 2005; ordd. 294 e 159 del 2004.

a cura di Valerio Tallini