Avvalimento da parte del Consorzio della certificazione di qualitàConsiglio di Stato Sez. VI, 3 febbraio 2006 n. 383

03.02.2006

Consiglio di Stato Sez. VI, 3 febbraio 2006 n. 383

Il principio dell’avvalimento introdotto dalle direttive n.17 e n. 18 CE del 2004 ed ora recepito nel corpo del Codice Unico sugli appalti approvato dalla Camera il 24 marzo 2006- insieme con il legame rafforzato che sussiste tra le imprese consorziate consente al Consorzio di fare correttamente riferimento alla certificazione di qualità dell’impresa Consorziata indicata come esecutrice dell’appalto in caso di aggiudicazione della gara. La pronuncia del giudice amministrativo di secondo grado si attesta come una evoluzione del principio giurisprudenziale per il quale la certificazione di qualità costituisce un requisito tecnico di carattere soggettivo e mira ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertate da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi con la conseguenza che detta valutazione, pertanto, va estesa a tutti i soggetti tenuti a eseguire le prestazioni contrattuali. Diversamente l’interesse della stazione appaltante a ottenere un certo livello qualitativo delle prestazioni risulterebbe vanificato (cfr. CdS Sez. V – Sentenza 15 giugno 2001, n. 3188). Orbene, laddove tale principio si abbina al nuovo istituto dell’avvalimento ed a farvi ricorso è un consorzio, il Consiglio di Stato ammette la possibilità del Consorzio di spendere un requisito (anche se soggettivo) della impresa consorziata esecutrice del servizio

a cura di Dover Scalera