Corte costituzionale, 1 febbraio 2006 n. 29
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Abruzzo
Norme impugnate e parametri di riferimento
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le seguenti disposizioni della legge della regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, recante “Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica”:
a) l’art. 4, comma 4 (che vieta alle società a capitale interamente pubblico di partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio nel caso in cui siano proprietarie delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali essenziali all’espletamento del servizio), per contrasto con gli artt. 3 e 117, co. 2, lett. e) Cost. (competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza);
b) l’art. 7, comma 4 lett. b) (che vieta alle società a capitale interamente pubblico di partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio nel caso in cui siano già affidatarie della gestione di servizi pubblici locali), per contrasto con gli artt. 3 e 117, co. 2, lett. e) Cost.;
c) l’art. 7, comma 1, lett. b) (che stabilisce un limite minimo – pari al 40 per cento del capitale sociale – per la partecipazione azionaria del socio privato, da scegliere con procedura di evidenza pubblica, della società mista titolare della gestione del servizio), per lesione degli artt. 3 e 117, co. 2, lett. e) e co. 3 Cost.;
d) l’art. 7, comma 4, lett. d) (che vieta alle società a capitale interamente pubblico cui sia affidata in via diretta la gestione del servizio di conferire incarichi professionali, di collaborazione o di altro genere a persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l’ente o gli enti titolari del capitale sociale) per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l) Cost. (potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile);
e) l’art. 7, comma 4, lett. f) (che prevede che le società a capitale interamente pubblico cui sia affidata in via diretta la gestione del servizio sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente), per contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. l) Cost.;
f) l’art. 7, comma 4, lett. g) (che prevede l’ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei Comuni e Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie della gestione del servizio, per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi esecutivi delle società medesime), per lesione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. p) (organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane).
Argomentazioni della Corte
In merito alla censura di cui al punto a), la Corte afferma che, dal momento che il legislatore statale non ha esplicitamente previsto la possibilità per le società a capitale interamente pubblico di partecipare alle gare per l’affidamento della gestione del servizio, è legittimo che la Regione Abruzzo, nell’esercizio della sua competenza residuale, integri in modo discrezionale la disciplina statale.
Ad opposte conclusioni giunge invece la Corte in relazione alla censura di cui al punto b), dal momento che nella suddetta ipotesi la disposizione regionale impugnata ha violato la disciplina transitoria prevista dall’art. 113, comma 6 del d.lgs. n. 267 del 2000, che stabilisce che il divieto per le società a capitale interamente pubblico già affidatarie di servizi pubblici locali di partecipare alle gare per l’affidamento della gestione del servizio opera a decorrere dal 1° gennaio 2007 (a meno che non si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti).
In merito alla censura di cui alla lett. c), la Corte ribadisce quanto già affermato in merito alla censura di cui alla lett. a), dichiarando conseguentemente legittima la decisione del legislatore regionale di stabilire, nel silenzio del legislatore statale, quote minimali di partecipazione dei soggetti privati nelle società a capitale misto.
Sulla censura di cui alla lett. d), la Corte nega che si tratti di un’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile, evidenziando che la disposizione regionale impugnata –nel tentativo di prevenire possibili conflitti di interessi tra controllori e controllati – non prevede la nullità del contratto d’opera professionale, né si traduce in una limitazione dell’esercizio di attività professionali.
Ad analoghe conclusioni giunge la Corte in relazione alla censura di cui alla lett. e), evidenziando che la disposizione regionale impugnata non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare attuazione al principio dell’art. 97 Cost. rispetto ad una società che, pur essendo formalmente privata, può essere assimilata agli enti pubblici in quanto a capitale interamente pubblico.
Infine, la Corte si pronuncia sulla censura di cui alla lett. f), evidenziando che la norma regionale impugnata, disciplinando casi di ineleggibilità a cariche elettive in enti locali territoriali, lede di fatto la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. p), anche se il suo contenuto coincide con quanto previsto dalla legislazione statale negli artt. 60, 61 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lett. b) e lett. g) della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004. Sono invece dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 4, comma 4 e 7, comma 1, lett. b), comma 4, lett. d) e f) della medesima l.r. n. 23 del 2004.
Giurisprudenza richiamata
– sulla legittimità costituzionale dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 quale “norma-principio” in materia di tutela della concorrenza: Corte costituzionale, sent. n. 272 del 2004
– sulla legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale interamente pubblico: Corte costituzionale, sent. n. 466 del 2003