Un disegno di legge può essere considerato un “collegato” in una Camera ma non nell’altra?

20.01.2006

Nel corso della seduta del 13 ottobre 2005 della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, dedicata all’esame del c.d. decreto-fiscale (AS. 3617), il presidente Pedrizzi, su richiesta del sen. Brunale (DS-U), ha precisato che il provvedimento in oggetto non fosse un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, escludendo quindi la sua sottoposizione al regime previsto dall’art. 126-bis r. S., sebbene la relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria (AS. 3613) qualificasse il provvedimento citato, depositato contestualmente, come “collegato alla manovra di finanza pubblica”. Conferma dell’orientamento del presidente Pedrizzi è venuta dal dibattito dell’8 novembre 2005 in Assemblea sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del maxiemendamento al testo, in cui, tra gli altri, il sen. Turci (DS-U) ha ribadito come non sia usato il termine “collegato in senso stretto”.
Successivamente, nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, dichiarazioni di orientamento diametralmente opposto sono venute dal presidente della V Commissione Bilancio, on. Giorgetti, e dal sottosegretario al Ministero dell’economia Armosino, durante il dibattito presso le Commissioni congiunte V e VI del 16 novembre. Conseguentemente, alla Camera il disegno di legge in questione è stato sottoposto alle disposizioni contenute dall’art. 123-bis r. C.

Si può cogliere in questo precedente una continuità nella prassi applicativa delle due assemblee. Infatti, un regime differente tra Camera e Senato per un provvedimento “collegato” si era già riscontrato nell’iter di approvazione della l. 30 settembre 2003, n. 269 (AS. 2518, XIV leg.).

a cura di Giovanni Piccirilli