Sullo statuto della Regione Abruzzo Corte costituzionale, sentenza 11-20 gennaio 2006, n.12

13.01.2006

Corte costituzionale, sentenza 11-20 gennaio 2006, n.12

Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell’8 ottobre 2004, in riferimento agli artt. 1, 3, 117, quinto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.

Riguardo all’art. 2, secondo cui la Regione «partecipa […] all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato», la Corte ha ritenuto non fondata la questione, dato che la norma statutaria che richiama la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali «appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale». La non fondatezza della questione ha investito anche la censura mossa all’art. 79, comma 2, che impone al Consiglio un obbligo di motivazione, se questo voglia deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio regionale per le garanzie statutarie. Ad opinione della Corte infatti, l’introduzione di un particolare passaggio procedurale, consistente nel parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, “rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompresa indubbiamente nei «principî fondamentali di organizzazione e funzionamento» attribuiti dall’art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni”.

Con riferimento alle altre questioni, la Consulta si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, dell’art. 46, comma 2, dell’art. 47, comma 2, del citato statuto; dell’art. 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, e infine,dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 86 del citato statuto.
L’art. 45 infatti, disponendo che «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione» contrasta con l’art. 122, quinto comma Cost poiché, scelta la forma di governo dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori, non essendo perciò ammissibile la sfiducia individuale del Consiglio agli assessori.
L’art. 46, in base al quale “Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia” introduce una causa di scioglimento non prevista dalla Costituzione e contrasta con la scelta dell’elezione diretta del Presidente regionale.
L’art. 47, prevede che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio: l’uso del termine “decadenza” contrasta con la specificità del termine “dimissioni” utilizzato all’art. 126 Cost., con conseguenze giuridiche diverse.
Da ultimo, l’art. 86 limita il riesame dello statuto da parte del Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali: tale norma incide sull’art. 123 Cost, il quale è sottratto all’ingerenza statutaria.

a cura di Rosella Di Cesare